Richiesta e concessione del patrocinio
1. Il patrocinio comunale è di regola non oneroso e non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, e si intende, pertanto, riferito unicamente all’utilizzo dello stemma ed a eventuali forme di comunicazione istituzionale. Il patrocinio comunale può essere oneroso qualora comporti, oltre all’utilizzo dello stemma e ad eventuali forme di comunicazione istituzionale, benefici economici quali la fornitura di attrezzature, l’utilizzo di sale comunali, personale o servizi anche in forma di agevolazioni.
2. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 del relativo Regolamento qualora questi abbiano un valore pubblico.
3. Il patrocino dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Induno Olona”, eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
7. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
8. Le domande di patrocinio sono formulate secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e le modalità ivi indicate, entro il termine di 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre il termine, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
9. La valutazione della richiesta è effettuata dopo l'avvenuta presentazione della documentazione di cui al punto 8. Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
10. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale. L’istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento oltre che le finalità sociali, culturali, educative, ricreative e/o sportive dell’iniziativa.
11. Per iniziative di particolare rilevanza che danno lustro al Comune, il patrocinio può anche essere riconosciuto a soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, che operano a fini lucro. In particolare, è ammessa la concessione del patrocinio a soggetti commerciali per le sole iniziative di particolare rilevanza per la comunità, a fronte di almeno una delle seguenti condizioni:
a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle percentuali destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l’impegno a presentare la certificazione dell’avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere ulteriori patrocini a tale soggetto;
b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l’esatta descrizione dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione economica;
c) la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico.
Il patrocinio concesso nei casi di cui al presente punto è di regola non oneroso, e non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale.
Richiesta e concessione contributi ordinari
1. Al fine di concedere il sostegno comunale ad iniziative quanto più possibile omogenee e compatibili con i programmi dell’Amministrazione, il Comune emana, almeno annualmente, avvisi pubblici finalizzati alla presentazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del relativo Regolamento, di progetti che evidenzino le finalità da perseguire. Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio online e diffuso con altre forme di comunicazione ritenute idonee.
2. Le domande sono formulate secondo i modelli fac-simile allegati agli avvisi pubblici e secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione prevista. Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. I contributi vengono concessi dal/dalla Responsabile dell’Area competente, con propria determinazione, previ indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.
5. Nella quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile dell’Area competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell’attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell’attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.
6. I contributi potranno essere erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento dell’iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
7. In aggiunta a quanto previsto dal presente articolo, i bandi possono prevedere ulteriori criteri di valutazione ritenuti necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi al contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la trasparenza e la pubblicità ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il provvedimento di cui al punto precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta.
9. Il/La Responsabile dell’Area competente, con il provvedimento di cui al punto 4, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Responsabile dell’Area competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
11. L’ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
12. Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni oggetto del contributo, il Responsabile del Settore disporrà la revoca o la riduzione del contributo. In caso di revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato in acconto con modalità che verranno individuate di volta in volta dal responsabile dell’Area interessata.
13. La concessione del contributo comporta l’onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Induno Olona e la seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Induno Olona”.
Richiesta e concessione contributi straordinari
1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di riservare una quota all’assegnazione di contributi straordinari, senza o con previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) proposte presentate dai soggetti di cui all’art. 5, comma 1 del relativo Regolamento, connotate da indubitabile interesse pubblico;
b) eventi propri del Comune che l’Amministrazione intende realizzare avvalendosi dell’apporto di un terzo.
2. I soggetti interessati devono presentare una domanda all’Area comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
La richiesta deve contenere:
a. l’indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
b. una dettagliata descrizione dell’iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine del paese;
c. il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
d. il programma dell’iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
L’Area comunale competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
Richiesta e concessione contributo per attività di sussidiarietà diffusa
1. Il Comune emana avvisi pubblici finalizzati alla presentazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del relativo Regolamento, della domanda di concessione di contributi a sostegno delle finalità perseguite con l'attività di sussidiarietà orizzontale diffusa, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento. Il bando è pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale dell’ente e diffuso con altre forme di comunicazione ritenute idonee.
2. Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono formulate secondo i modelli fac-simile resi disponibili sul sito istituzionale del Comune e le modalità ivi indicate, entro i termini previsti dai bandi periodici di cui al punto 1.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione prevista. Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria del dirigente competente per materia tesa a esaminare in modo organico tutte le domande presentate ed evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi, il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento e le finalità prefissate dall’avviso.
Concessione a titolo gratuito delle sale civiche
1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le richieste sono formulate secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e le modalità ivi indicate, entro il termine di 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Le sale potranno essere eccezionalmente concesse a seguito di richieste pervenute oltre il termine, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.
3. Le richieste di concessione delle sale vanno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. La Giunta Comunale può concedere le sale civiche a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:
- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Al fine di consentire un uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può avvenire per più di 2 volte nello stesso mese e per più di 12 volte nello stesso anno solare, fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito e realizzate in convenzione con l'Amministrazione comunale.
6. È tassativamente escluso l’uso delle sale come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.
Concessione di altri benefici economici
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell’importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).
2. L’utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l’uso e le finalità previste.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del Codice civile è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.