La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
Ai fini dell’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999.
Ai fini dell’applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell’ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.