La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.
Il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi, a condizione che il/la neonato/a sia iscritto/a nella scheda anagrafica della richiedente per tutto il periodo.
Il diritto cessa qualora il/la neonato/a venga iscritto/a in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.
Nucleo familiare che può presentare la domanda
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto da:
- richiedente;
- coniuge;
- altri soggetti componenti la famiglia anagrafica;
- minore per cui si richiede il beneficio.
Inoltre vanno considerati nel nucleo familiare:
- i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nella scheda anagrafica della richiedente;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.
I coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente quando si verificano le seguenti situazioni:
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.