Imposta municipale propria (IMU) - Art. 1 commi da 739 a 783 L. 160/2019
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in Le. 214/2011 |
5,50 per mille - Detrazione euro 200,00 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma3bis D.L. 557/1993, convertito in L.133/1994 |
1,00 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce) |
1,00 per mille
(Esenti dal 1° gennaio 2022)
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Terreni agricoli |
Esenti (comma 758 L. 160/2019) |
Aree edificabili |
10,00 per mille |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
10,00 per mille |
Altri fabbricati |
10,00 per mille |
TASI - anno 2023 |
LA LEGGE FINANZIARIA 2020 HA ABROGATO LA TASI |
IMU - anno 2023 - ACCONTO |
Prima Rata: da versare entro venerdì 16/06/2023 |
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Il versamento non è dovuto per importi inferiori ad Euro 12,00 annui.
Calcolo on-line
Calcolo On-Line delle Rendite Catastali (sito Agenzia delle Entrate)
IMU COMODATO
Con la nuova disposizione della Legge di Stabilità n. 208/2015, art.1 comma 10, viene ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché:
a) il contratto sia registrato;
b) il comodante possieda nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale ( non di lusso cat. A1, A8 , A9) e solamente un altro l'immobile concesso in comodato.
I requisiti di beneficio devono essere attestati con il modello di dichiarazione IMU o comunicazione.