ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse (nella misura massima di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.
COMODATO D'USO GRATUITO
Con la disposizione della Legge di Stabilità n. 208/2015, art.1 comma 10, viene ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso, cat. A/1, A/8, A/9) e solamente un altro l'immobile concesso in comodato.
I requisiti di beneficio devono essere attestati con il modello di dichiarazione IMU o comunicazione.