Presentare una richiesta di agibilità

Segnalazione Certificata per l'Agibilità (art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)

Data di pubblicazione:

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25/11/2016 n. 222, che ha modificato il testo unico in materia edilizia DPR n. 380/2001, la Segnalazione Certificata di Agibilità ha sostituito il Certificato di Agibilità.

I nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio 2017 in Conferenza Unificata, con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 6894 del 17 luglio 2017 (leggi link)

Con la stessa delibera sono abrogati i moduli regionali precedentemente approvati con le delibere n. 3543 dell’8 maggio 2015 (CIL, CILA), n. 4601 del 17 dicembre 2015 (Dichiarazione di Inizio Attività - DIA) e n. 5909 del 28 novembre 2016 (PdC).

Inoltre si evidenzia il seguente link: Circolare regionale 20 luglio 2017 - n. 10 Modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia

 


Procedura
Ai fini dell'Agibilità, entro 15 giorni, dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato DIA, SCIA o CILA, o i loro successori o aventi causa, presenta la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Il Direttore dei Lavori, o in sua assenza un professionista abilitato, assevera l'agibilità e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, di salubrità e di risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Nell'asseverazione, il professionista incaricato per l'agibilità assicura anche che l'opera realizzata è conforme al progetto presentato.

L'utilizzo delle costruzioni -o loro porzioni- può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione di legge. Si applica l'art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Restano invariate le tipologie di intervento che richiedono l'agibilità (nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti). Intatte anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste, da € 77 a € 464, per chi pur obbligato non presenta la segnalazione nel termine sopra indicato.

La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Novità rispetto alla documentazione, di cui al comma 5 dell'art. 24 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. da allegare:

  • la segnalazione certificata di agibilità deve essere accompagnata dal certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., che, però, per interventi minori (comma 8 bis del medesimo articolo), è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori;
  • per quanto riguarda l'accatastamento, non occorre più allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio ma servono gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale e relative planimetrie catastali, riportanti il numero civico;
  • in relazione alla dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa su accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, viene eliminata la dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata e firmata da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche.


Notizie utili
E' soggetta al versamento dei diritti di segreteria.
Vedi tabella Tariffe Settore Territorio

In allegato i modelli riferiti alla SCA (allegato 10) in formato PDF ed editabile.
Di seguito si specifica l'elenco dei moduli ( da presentare:
- SCA - Segnalazione Certificata per l' Agibilità - allegato 8
 

UFFICIO

Settore Tecnico - Territorio, Edilizia Privata ed Urbanistica
Telefono: 0332273237 - 0332273242 - 0332273244
Fax: 0332200310
Email: urbanistica@comune.induno-olona.va.it
Pec: indunoolona@pec.it

 

ORARI

  MATTINA POMERIGGIO
Lunedì - 15:00 - 18:00
Martedì - -
Mercoledì 10:00 - 12:30 -
Giovedì 10:00 - 12:30 -
Venerdì 10:00 - 12:30 -
Sabato - -
Domenica - -

 

RESPONSABILE

Collitorti Arch. Massimo
Ruolo: Responsabile del Settore Territorio
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