Diritti Edificatori

L’articolo 11 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. prevede che i Comuni istituiscano il registro delle cessioni dei diritti edificatori, nel quale annotare il rilascio dei certificati attestanti l’attribuzione dei diritti edificatori e l’avvenuto utilizzo degli stessi.Pertanto si è reso necessario istituire il registro e provvedere alla stesura di un regolamento per la gestione dello stesso.Per diritto edificatorio si intende la possibilità, determinata dallo strumento urbanistico generale, di usufruire di una quota di superficie lorda di pavimento (slp), al netto dell’eventuale slp già edificata, che il titolare ha diritto di utilizzare o cedere sul territorio comunale nelle forme nei modi stabiliti dallo strumento urbanistico stesso e disciplinate dal Regolamento.I diritti edificatori sono assegnati ad ogni terreno dalle norme d’ambito del Piano delle Regole oppure, possono essere generati virtualmente da aree pubbliche o private secondo specifici criteri.Il Piano delle Regole e gli elaborati ad esso allegati, stabiliscono, attraverso specifici criteri le aree di decollo e di atterraggio dei diritti edificatori individuate entro il perimetro del territorio urbanizzato comunale.L’11 marzo 2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 2 è stato approvato il regolamento per la gestione del registro dei diritti edificatori ed istituito il registro stesso, in vigore dal 02 aprile 2014 con l’efficacia del P.G.T

Data di pubblicazione:
Diritti Edificatori

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